Il Regolamento

REGOLAMENTO DELLA SOCIETA’ SPELEOLOGICA ITALIANA - Ente del Terzo Settore
approvato nell'Assemblea Ordinaria dei Soci tenutasi a Costacciaro (PG) il 31 ottobre 1988
modificato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 6 dicembre 2003 tenutasi a S. Giovanni Rotondo (FG)
modificato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci del 19 aprile 2008 tenutasi a Bologna
modificato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci dell’8 aprile 2017 tenutasi a Minucciano (LU)

 versione PDF

NORME GENERALI

Art. 1 La Società Speleologica Italiana (nel seguito indicata come SSI) è una libera associazione senza fini di lucro. La SSI promuove e valorizza l'attività speleologica in ogni suo aspetto esplorativo, scientifico, documentativo, didattico e di protezione dell'ambiente. Oggetto della ricerca speleologica sono le cavità naturali, i territori ed i fenomeni carsici intesi nell'accezione più ampia del termine, nonché le cavità di origine antropica. Per il coordinamento dei reciproci interessi ed azioni la SSI promuove la costituzione di un Tavolo Permanente con le realtà associative speleologiche di livello regionale.

SOCI E ASSOCIAZIONE ALLA SSI

Art. 2 A termine ed in esecuzione di quanto previsto dagli Articoli 4, 5 e 6 dello Statuto della SSI, sono stabilite le seguenti categorie di soci:
Socio ORDINARIO
Socio ADERENTE
Socio SOSTENITORE: singoli speleologi che intendono partecipare alla vita sociale della SSI in forma particolarmente attiva, anche a livello internazionale.
Socio VITALIZIO: singole persone che sostengono l'attività della SSI attraverso l'erogazione di contributi liberali o lasciti oppure attraverso il pagamento anticipato di una quota unica forfetaria concordata con il Consiglio Direttivo. Sono nominati dal Consiglio Direttivo
Socio ONORARIO o BENEMERITO: singole persone o Associazioni che abbiano particolarmente illustrato la speleologia o la SSI. Sono proposti dal Consiglio Direttivo e nominati dall'Assemblea dei Soci della SSI. Non sono soggetti al pagamento delle quote sociali
Socio COLLETTIVO: Gruppi Speleologici, Federazioni Speleologiche Regionali e locali, Associazioni di protezione ambientale, Enti e Associazioni interessate all'attività speleologica, le cui finalità siano in linea con gli scopi statutari della SSI. Non possono assumere incarichi all'interno della SSI.
Tutti i Soci sono tenuti al rispetto delle norme Statutarie e del Regolamento della SSI.
Tutti i soci hanno diritto di voto secondo quanto stabilito dallo Statuto.

Art. 3 L'associazione alla SSI può essere richiesta alla Segreteria dell'associazione utilizzando l'apposito modulo di ammissione disponibile sulla stampa sociale o sul sito internet della SSI. Con l'esclusione dei soci vitalizi, benemeriti e onorari, l'associazione alla SSI si intende efficace, ma con riserva di approvazione da parte del Consiglio Direttivo, a partire dalla mezzanotte del giorno di effettuazione del versamento della quota sociale dovuta, a condizione che entro i successivi 7 giorni sia trasmesso alla Segreteria il modulo di ammissione, debitamente compilato (invio immediato di copia, tramite fax, e successivo invio dell'originale firmato, tramite posta ordinaria). Trascorsi tre mesi, in assenza di comunicazioni da parte del Consiglio Direttivo, l'associazione alla SSI è da intendere approvata. Qualora il Consiglio Direttivo della SSI ritenga di dover respingere la domanda di associazione, ne dovrà essere data comunicazione scritta e motivata all'interessato entro 90 giorni. In caso di rigetto della domanda di associazione, entro lo stesso termine verrà rimborsata la quota associativa già versata detratte le spese sostenute dalla SSI.
 
Art. 4 A termine ed in esecuzione di quanto previsto dall'Articolo 5 dello Statuto della SSI, i Soci sono tenuti al pagamento di una quota annuale il cui ammontare, differenziato a seconda delle diverse categorie di cui all'Articolo 2 del presente Regolamento, viene stabilito dall'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo.
I Soci onorari e benemeriti non sono tenuti al pagamento delle quote sociali.
I Soci sono tenuti a versare la quota annua entro il 31 gennaio di ogni anno, termine dopo il quale saranno soggetti a mora e, fino al momento in cui la quota annua venga pagata, saranno esclusi dalla fruizione dei servizi sociali e dal diritto di voto in assemblea e nelle elezioni alle cariche sociali.
I Soci che entro l'anno non abbiano rinnovato il versamento della quota saranno considerati decaduti.

Art. 5 I Soci ordinari, sostenitori e collettivi, tanto singole persone quanto Associazioni speleologiche o altri Enti, ed i Soci onorari, benemeriti e vitalizi hanno diritto a fruire di tutti i servizi della SSI, compresa l'adesione all'eventuale Convenzione Assicurativa, conformemente alla tipologia di associazione sottoscritta.
I Soci aderenti hanno diritto a ricevere le notizie inerenti alle attività e ai servizi della SSI e hanno diritto a fruire di tutti i servizi della SSI escluse le riviste sociali, ma compresa l'eventuale Convenzione Assicurativa.

Art. 6 I soci collettivi, di cui all'Articolo 2 del presente Regolamento SSI, devono depositare unitamente alla domanda di associazione copia del loro Statuto, in cui sia specificato lo scopo sociale.
Sono inoltre tenuti a comunicare alla SSI ogni eventuale modifica del proprio Statuto sociale.
 
ASSEMBLEE

Art. 7 Ferme restando le disposizioni statutarie, organo sovrano della SSI è l'Assemblea dei Soci. Altri organi sono il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri.

Art. 8 L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i Soci in regola con gli adempimenti stabiliti dall'art.4 del presente Regolamento.

Art. 9 L'assemblea ordinaria dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, secondo quanto stabilito dall'Articolo 10 dello Statuto della SSI. La convocazione è inviata ai Soci a mezzo posta tradizionale o elettronica, oppure mediante pubblicazione sul notiziario sociale inviato a tutti i soci. La spedizione deve in tutti i casi precedere di almeno 30 giorni la data stabilita dal Consiglio Direttivo per l'Assemblea. Nella convocazione dovranno essere indicati il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.
L'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria dovrà contenere anche la voce "varie ed eventuali" in cui potranno confluire, previa approvazione dell'Assemblea, eventuali voci iscritte all'inizio della seduta.

Art. 10 L'assemblea ordinaria si svolge secondo le modalità previste dall'Articolo 12 dello statuto.  All'avvio dei lavori l'Assemblea nomina un Presidente di Assemblea e un Segretario di Assemblea.
 
Art. 11 L'assemblea straordinaria è convocata con le medesime modalità previste per l'Assemblea ordinaria. Per validità, svolgimento e deliberazione, vale quanto stabilito per l'Assemblea ordinaria, salvo per quanto previsto dall'Articolo 23 dello Statuto della SSI (scioglimento della Società). Essa non può deliberare su argomenti diversi da quelli previsti dall'Ordine del giorno inviato ai Soci né possono esservi apportate integrazioni. L'Ordine del giorno non può contenere la voce "varie ed eventuali".

PRESIDENTE E CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 12 Il Presidente viene eletto direttamente dai Soci con le modalità stabilite dai successivi articoli 29, 30 e 31 del presente Regolamento. È il legale rappresentante dell'Associazione e titolare unico del trattamento dei dati ai sensi del vigente Codice della Privacy.
Resta in carica per un triennio e può essere rieletto.

Art. 13 Il Consiglio Direttivo è l'organo direttivo della SSI. Esso opera per le finalità stabilite dallo Statuto e secondo le indicazioni dell'Assemblea dei Soci. È composto dal Presidente e da 12 Consiglieri eletti dai soci secondo le modalità di cui ai successivi articoli 29, 30 e 31 del presente Regolamento.
I Consiglieri espletano l'incarico per un triennio e sono rieleggibili. In caso di vacanza nell'incarico di uno o più Consiglieri il loro incarico viene assunto dai primi fra i non eletti.
 
Art. 14 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente.
La data e l'ora di convocazione ed il relativo Ordine del giorno devono essere comunicati ai consiglieri con almeno 30 giorni di anticipo, salvo motivi urgenti.
Il Presidente invia le convocazioni per conoscenza ai Sindaci ed ai Probiviri della Società. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 3 volte all'anno.
La convocazione del CD può anche essere richiesta da almeno quattro consiglieri.
I Consiglieri possono chiedere al Presidente modifiche o aggiunte all'OdG, che si devono ritenere inserite nello stesso salvo ratifica in sede di seduta. I Consiglieri impossibilitati ad intervenire sono tenuti a darne tempestiva comunicazione al Presidente o al Segretario.

Art. 15 Le sedute sono valide purché siano presenti almeno 6 Consiglieri più il Presidente o il Vicepresidente. Non sono ammesse deleghe.

Art. 16 Il Presidente può convocare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con funzioni consultive, il Collegio dei Probiviri, il Collegio dei Sindaci Revisori e i Coordinatori delle Commissioni. Può altresì invitare, con funzioni consultive, rappresentanti di Associazioni nazionali, regionali o locali per discutere problemi comuni alle Associazioni stesse, oppure qualunque altra persona ritenuta utile.

Art. 17 Le decisioni del Consiglio direttivo vengono assunte a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente o del Vicepresidente che lo sostituisce.
 
Art. 18 I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo sono a disposizione dei soci che lo richiedano.

Art. 19 Il Consiglio Direttivo decade dall'incarico, e saranno pertanto indette nuove elezioni, in anticipo sul triennio, nei seguenti casi:
- Dimissioni contemporanee del Presidente e del Vicepresidente.
- Dimissioni contemporanee di almeno 7 Consiglieri.
- Per avvenuta sostituzione per avvicendamento di più di 7 Consiglieri.

Art. 20 Allo scadere del mandato il Consiglio Direttivo conserva l'incarico per l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

GIUNTA ESECUTIVA

Art. 21 La Giunta Esecutiva ha compiti consultivi ed affianca il Presidente nella esecuzione dei deliberati e dei compiti ad essa affidati dal Consiglio Direttivo.

SEGRETERIA E TESORERIA

Art. 22 Il Segretario conserva e tiene aggiornati gli archivi sociali e l'elenco dei Soci, mantiene i contatti con i Soci, redige e sottopone all'approvazione i verbali delle riunioni dei Consigli Direttivi e delle Assemblee, collabora all’esazione delle quote sociali, coadiuva il Presidente in tutte le sue funzioni.
 
Art. 23 Il Tesoriere riscuote le quote sociali e redige il rendiconto economico della SSI, che viene sottoposto dal Consiglio Direttivo all'Assemblea ordinaria.

Art. 24 Segretario e Tesoriere possono essere coadiuvati da persone di loro fiducia, anche non soci, ove se ne ravvisi la necessità e sentito per approvazione il Consiglio Direttivo.

Art. 25 Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti vigila sulla gestione economico-finanziaria della SSI secondo quanto stabilito dall'Articolo 19 dello Statuto.
I Sindaci eleggono nella loro prima riunione un Presidente e deliberano collegialmente a maggioranza. Il Sindaco dissenziente ha diritto a fare iscrivere a verbale i motivi del dissenso. I Sindaci inoltre:
- riferiscono annualmente all'Assemblea dei Soci ed al Consiglio Direttivo sulla tenuta della contabilità sociale;
- inoltrano al Consiglio Direttivo proposte ed osservazioni in ordine alla tenuta della contabilità sociale.

SINDACI REVISORI DEI CONTI E PROBIVIRI

Art. 26 Il Collegio dei Probiviri è l'organo giudicante della Società secondo quanto stabilito dall'articolo 20 dello Statuto.
I Probiviri eleggono nella loro prima riunione un Presidente e deliberano collegialmente a maggioranza. Il Proboviro dissenziente ha diritto a fare iscrivere a verbale i motivi del dissenso.
 
Art. 27 Il Collegio dei Probiviri esamina i casi di presunta violazione dello Statuto o del Regolamento o di compromissione del nome della SSI, su mandato del Presidente o del Consiglio Direttivo, oppure su segnalazione scritta di Soci.
Assunte le dovute informazioni e le prove desiderate, il Collegio può, entro 90 giorni:
- archiviare il caso;
- sospendere il socio, ovvero confermare la sospensione comminata allo stesso dal CD ai sensi dell'Articolo 6 dello Statuto, per un periodo da uno a tre anni;
- proporre al Consiglio Direttivo eventuali azioni legali nei confronti del socio;
- avviare la procedura di espulsione del socio, come stabilito dall'Articolo 20 dello Statuto, mediante segnalazione al Presidente, che provvederà ad inserire l'argomento nell'OdG della prima assemblea dei soci disponibile.
Un estratto del processo verbale relativo dovrà essere messo a disposizione dei soci mediante i canali di comunicazione sociale.

Art. 28 Il Collegio dei Probiviri inoltre, nei casi di prolungata vacanza nell'incarico del Consiglio Direttivo, convoca l'assemblea dei soci e indice, ove necessario, nuove elezioni rispettando il disposto degli articoli 29 30 e 31, sostituendosi come ruolo al Consiglio Direttivo vacante;
 

NORME PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI

Art. 29 Le elezioni agli incarichi di Presidente, Consigliere, Revisore dei Conti e Proboviro avvengono contemporaneamente e con voto segreto.
Tutti i soci maggiorenni Ordinari, Aderenti, Sostenitori in regola con gli adempimenti stabiliti dall'art.4 del presente Regolamento possono essere eletti alle cariche sociali.
Requisiti aggiuntivi per la candidatura sono i seguenti:
- Presidente - 5 anni consecutivi di associazione alla SSI ed almeno un’esperienza direttiva in SSI
- Consigliere - 3 anni consecutivi di associazione alla SSI
- Revisore dei conti - 3 anni consecutivi di associazione alla SSI
- Probiviro - 5 anni consecutivi di associazione alla SSI
Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con gli adempimenti stabiliti dall'art. 4 del presente Regolamento.
Il voto può essere espresso con le seguenti modalità:
- espressione diretta del voto nel giorno e nella sede stabilita per lo scrutinio, prima che questo abbia inizio;
- a mezzo posta;
- per via telematica;
- altre forme stabilite di volta in volta dal CD, in conformità con le norme di legge.
Le norme e le modalità dettagliate per lo svolgimento delle votazioni sono stabilite dal Consiglio Direttivo, sentiti i probiviri, in conformità con lo Statuto ed il Regolamento, in modo tale da consentire la verifica della regolarità del voto senza violarne la segretezza.
 
Art. 30 La data, il luogo e l'ora dello scrutinio, nonché le norme e le modalità dettagliate per l'espressione del voto, sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e comunicati a tutti i Soci a mezzo posta tradizionale o elettronica, oppure mediante pubblicazione sul notiziario sociale, inviato a tutti i soci.
La comunicazione deve in ogni caso precedere di almeno 60 giorni la data stabilita.
Lo scrutinio viene effettuato in forma pubblica mediante indizione di Assemblea dei soci.
Il Consiglio Direttivo, nomina la Commissione Elettorale; non possono far parte della Commissione Elettorale i candidati a qualsiasi carica sociale.
La Commissione Elettorale svolge tutte le pratiche e le formalità relative alle elezioni ed è composta da un Presidente e due scrutatori, uno dei quali con funzioni di Segretario.
La Commissione Elettorale avrà il compito di:
- accertare l’esistenza dei requisiti di ammissibilità alla lista per l’elezione
- provvedere a pubblicare i nominativi e le presentazioni dei candidati
- decidere su qualunque eccezione od incidente relativo alle operazioni alla stessa affidate e dalla stessa controllate
- avviare lo scrutinio dei voti
- pubblicare i risultati delle elezioni
- decidere su eventuali ricorsi
- proclamare gli eletti pubblicando i risultati definitivi sul sito web ufficiale della SSI
Il giorno dello scrutinio e il precedente sono sospese tutte le riunioni degli organi della SSI tranne l’assemblea dei soci.
 
Art. 31 Sono incompatibili tra loro gli incarichi di Presidente, Consigliere, Revisore dei Conti e Proboviro. In caso di parità di voti viene eletto tra i soci chi è iscritto alla SSI dal maggior numero di anni. In caso di ulteriore parità, viene eletto il socio più giovane di età anagrafica. L'eletto a più incarichi deve optare per uno solo di essi nel corso della prima riunione del Consiglio Direttivo eletto.
Nel rispetto del principio della parità di genere, saranno eletti i soci che hanno riportato il maggior numero di voti fatta salva la riserva per i candidati di genere femminile ai quali verranno riservati 4 posti nel consiglio direttivo, 1 posto nel collegio dei probiviri e 1 posto nel collegio dei revisori. Pertanto, risulteranno eletti, ove presenti:
- per il consiglio direttivo i primi 4 soci donna risultanti dalle votazioni; rimodulata la classifica dei risultati al netto dei 4 soci donna eletti, verranno eletti i restanti 8 consiglieri o consigliere risultanti
- per il collegio dei probiviri il primo socio donna risultante dalle votazioni; rimodulata la classifica dei risultati al netto della socia donna eletta, verranno eletti i restanti 2 probiviri risultanti.
- per il collegio dei revisori il primo socio donna risultante dalle votazioni; rimodulata la classifica dei risultati al netto del socio donna eletta, verranno eletti i restanti 2 revisori risultanti.

COMMISSIONI

Art. 32 Le Commissioni sono organi interni consultivi e organizzativi della SSI cui è delegato lo studio o l'organizzazione di particolari aspetti della speleologia o della vita sociale. Il loro parere e le loro decisioni non sono vincolanti per il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci.
 
Art. 33 Le Commissioni sono composte dai soci, in regola con gli adempimenti stabiliti dall'art. 4 del presente Regolamento, che siano interessati o che mettano a disposizione proprie specifiche competenze o titoli attinenti i compiti di una Commissione, fermo restando il diritto di tutti i soci SSI a partecipare alle attività di una Commissione. Gli obiettivi principali di ogni Commissione sono concordati col Consiglio Direttivo.

Art. 34 Le Commissioni sono istituite dal Consiglio Direttivo, anche su proposta dei soci interessati.
Ogni commissione deve riferire almeno una volta all'anno al Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei soci sulle attività svolte e deve inoltre diffondere periodicamente informazioni sulle proprie attività tramite gli organi di informazione sociali cartacei ed elettronici.
Le Commissioni possono essere sciolte dal Consiglio Direttivo al compimento del mandato affidato, oppure in caso di manifesta inattività o inadempienza.

Art. 35 Per ogni Commissione il Consiglio Direttivo nomina un Coordinatore, su proposta della Commissione stessa. Il Coordinatore di ogni Commissione decade con il
Consiglio Direttivo. Entro tre mesi dalle elezioni di rinnovo del Consiglio Direttivo ogni Commissione deve indicare al nuovo Consiglio Direttivo il nominativo proposto per l'incarico di Coordinatore.
Il Coordinatore di ogni Commissione conserva, e ne è responsabile, i verbali delle riunioni, contenenti anche l'elenco dei presenti, e l'elenco aggiornato dei componenti la Commissione. Il verbale di ogni riunione deve essere trasmesso entro 30 giorni al Consiglio Direttivo.
Al termine del mandato ogni Coordinatore trasmette al proprio successore o al Presidente della SSI il materiale relativo al funzionamento della Commissione.
 
Art. 36 Ogni Commissione si riunisce almeno una volta all'anno. Il diritto di voto all'interno di una Commissione spetta ai soci che partecipino regolarmente alle attività della stessa, a meno di deroghe stabilite in accordo con il Presidente della SSI.
A meno di quanto diversamente stabilito dal Regolamento interno di cui al successivo articolo 39, il diritto di voto si acquisisce partecipando ad almeno due riunioni consecutive della Commissione e si perde per assenza a due riunioni consecutive. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

Art. 37 Le convocazioni sono effettuate di norma dal Coordinatore della Commissione e sono inviate, con almeno 30 giorni di anticipo, per posta tradizionale o elettronica, ai soli componenti della Commissione aventi diritto di voto, alla Segreteria della SSI e a tutti i soci che ne abbiano fatto richiesta al Coordinatore della Commissione o al Presidente della SSI, nel rispetto dell'eventuale Regolamento interno della Commissione stessa.

Art. 38 Le Commissioni possono darsi un proprio Regolamento interno, approvato dal Consiglio Direttivo. Il Regolamento interno dovrà essere in armonia con lo Statuto e con il presente Regolamento. Dovrà prevedere, oltre ai compiti della Commissione e le sue modalità operative, le prassi tecniche ed amministrative per entrare a far parte con diritto di voto nella Commissione stessa, nonché i corrispondenti meccanismi di decadenza. Qualora la decadenza di un membro della Commissione coinvolga la rappresentatività di un Ente esterno alla SSI, la necessaria comunicazione dovrà essere effettuata tramite il Presidente della SSI.
 
Art. 39 Le Commissioni possono chiedere al Consiglio Direttivo, motivandoli, stanziamenti per il loro funzionamento, che saranno concessi in relazione alle possibilità finanziarie della Società. In caso di finanziamenti concessi, ogni Commissione deve coordinarsi con la Tesoreria per la necessaria rendicontazione.

NORME FINALI

Art. 40 Le modifiche al presente Regolamento dovranno essere approvate dall'Assemblea Ordinaria dei Soci. Le proposte di modifica del Regolamento sono portate in assemblea per la discussione quando siano sottoscritte da almeno un decimo dei Soci o siano proposte dal Consiglio Direttivo. Esse devono essere portate a conoscenza dei Soci almeno 30 giorni prima dell'Assemblea.

 

 


Il presente regolamento è stato approvato
dall'Assemblea Ordinaria dei Soci dell’8 aprile 2017 tenutasi a Minucciano (LU)



Dove Siamo

Sede
c/o Università di Bologna
via Zamboni 67 - 40126 - Bologna
Sede operativa
via Enrico Mattei, 92 - 40138 - Bologna
Indirizzo postale
via Zamboni 67 - 40126 - Bologna
Tel +39 051 534657 (lu-ve 15-17)
Mail: infoATsocissi.it
Mail PEC: segreteriaATpec.socissi.it

Facebook
Instagram
You Tube

Contatti

Codice fiscale 80115570154
Partita Iva 02362100378

 

 

 

Benvenuto sul sito della SSI!

Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti. Cliccando sul pulsante "Accetta tutti i cookies" puoi acconsentire al loro utilizzo in conformità alla nostra privacy e cookie policy.