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Statuto

Statuto della Società Speleologica Italiana – Ente del Terzo Settore

Variato e approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del 9 aprile 2022 tenutasi a Bologna

ART. 1) COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, NORMATIVA APPLICABILE

1.1. Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (“Codice del Terzo Settore”, d’ora innanzi “CTS”) è costituita l’Associazione denominata “Società Speleologica Italiana” in breve “SSI”. La denominazione dell’Associazione sarà integrata automaticamente con la locuzione “Ente del Terzo Settore” (in forma abbreviata “ETS”) al momento della sua iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

La nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà comunicata dal Consiglio Direttivo a tutti gli uffici interessati. La nuova denominazione “Società Speleologica Italiana Ente del Terzo Settore” in acronimo “SSI – ETS” sarà utilizzata nei rapporti con il pubblico ai sensi dell’Art. 12 del CTS.

1.2 La Società Speleologica Italiana è associazione riconosciuta iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche al n. 679 pag. 69 vol. 5 del Registro delle Persone Giuridiche tenuto dalla Prefettura di Bologna.

ART. 2) SEDE

2.1. L’Associazione ha sede legale presso l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche ed Ambientali (BiGeA) in Via Zamboni, 67 – 40126 Bologna.

2.2. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all’estero, uffici locali e operativi.

2.3. Il cambio di sede legale all’interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria.

ART. 3) FINALITÀ E ATTIVITÀ

3.1. La Società Speleologica Italiana non ha fine di lucro, è apartitica, aconfessionale e opera nel pieno rispetto della libertà e dignità dei propri associati.

3.2. La SSI è un’Associazione di protezione ambientale che ha per scopo la diffusione e il progresso della speleologia con particolare riguardo all’esplorazione, lo studio, la documentazione e la salvaguardia dell’ambiente carsico epigeo e ipogeo comprese le cavità artificiali di interesse storico, culturale, sociale e antropologico. La SSI, in accordo con le Istituzioni preposte, promuove e favorisce gli studi geografici, scientifici e storici dei fenomeni carsici superficiali e sotterranei, con particolare riguardo alla documentazione del territorio e dell’ambiente, alla divulgazione e alla salvaguardia dei beni culturali, ambientali e paesaggistici ivi contenuti.

La SSI assume iniziative idonee alla prevenzione degli incidenti e alla tutela della salute dei propri Soci nell’esercizio dell’attività speleologica.

3.3. Essa svolge in via esclusiva una o più attività di interesse generale previste dall’Art. 5 del CTS e nello specifico:

  1. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  2. e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
  3. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
  4. g) formazione universitaria e post-universitaria;
  5. h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  6. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  7. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
  8. l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
  9. z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

3.4. Per perseguire le proprie finalità la SSI potrà:

– editare e diffondere libri e riviste;

– produrre e diffondere audiovisivi o altri strumenti di comunicazione, finalizzati alla tutela e alla conoscenza dell’ambiente carsico e ipogeo artificiale;

– svolgere e organizzare, in proprio o con la collaborazione di altri organismi, corsi, incontri, borse di studio, gite, campi di lavoro, convegni, congressi e seminari, nonché ogni altra iniziativa di carattere sociale e culturale atta a raggiungere lo scopo sociale;

– stipulare contratti, convenzioni, accordi di reciprocità o collaborazione, permanente o temporanea, con altri Enti pubblici o privati ovvero Associazioni italiane e straniere;

– gestire direttamente o partecipare, assieme a società anche di capitali, alla gestione di aree di interesse carsico e ipogeo, così come musei o percorsi didattici di qualsiasi genere;

– assumere incarichi di consulenza tecnica e scientifica che abbiano scopi affini agli interessi della SSI;

– assumere iniziative di tutela giuridica e giudiziaria dell’ambiente carsico epigeo e ipogeo;

– proporre linee guida, normative o regole amministrative su tematiche di tutela dell’ambiente carsico epigeo e ipogeo;

– compiere gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare necessari e utili alla realizzazione degli scopi sociali;

– raccogliere fondi destinati al finanziamento delle attività statutarie da fonti coerenti con i fini istituzionali della Associazione, incluse le donazioni, i lasciti, i finanziamenti da Enti pubblici o privati per progetti o programmi, le entrate derivanti da attività connesse a quelle istituzionali;

– svolgere attività di educazione e sensibilizzazione finalizzate alla conoscenza e alla tutela dell’ambiente carsico epigeo e ipogeo, anche mediante la formazione professionale di personale addetto al settore turistico-culturale;

– stipulare Convenzioni Assicurative o istituire fondi di mutualità a favore dei propri Soci.

La SSI si dota inoltre di tutti gli strumenti tecnici, politici e amministrativi ritenuti utili al raggiungimento dei fini sociali.

3.5. SSI, conformemente a quanto stabilito dall’Art. 4 del CTS, realizza le attività di interesse generale con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

3.6. In via secondaria e strumentale, SSI potrà svolgere “attività diverse” rispetto all’attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali “attività diverse” devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell’Art. 6 del CTS.

3.7. SSI può esercitare, a norma dell’Art. 7 del CTS, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

 

SOCI E VOLONTARI

ART. 4) I SOCI

4.1. Alla SSI possono aderire tutti coloro che condividano le finalità che l’Associazione persegue e che si impegnino, in caso di ammissione, a osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti interni. Tra gli Associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative e a tutti spetta l’elettorato attivo e passivo avendo i requisiti previsti dal presente Statuto.

4.2. Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall’Art. 6 del presente Statuto relativo alla perdita della qualifica di Socio. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. La quota associativa non è trasmissibile a terzi e non è rivalutabile.

4.3. Possono aderire all’Associazione:

  1. a) tutti i cittadini italiani e stranieri, in possesso dei requisiti richiesti nell’Art. 4.1;
  2. b) le Associazioni Speleologiche in tutte le forme purché siano senza scopo di lucro;
  3. c) altre tipologie di Enti purché senza scopo di lucro che ne condividano le finalità.

4.4. Le organizzazioni private partecipano nella persona di un loro rappresentante o delegato.

4.5. Per essere ammessi all’SSI occorre presentare domanda scritta su apposito modulo al Consiglio Direttivo, che è l’organo preposto per l’esame, l’approvazione o il respingimento della domanda di ammissione.

4.6. In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. In caso di non ammissione l’interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all’Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, si pronuncerà in modo definitivo nella successiva convocazione.

4.7. L’accettazione e la relativa iscrizione nel Libro dei Soci conferiscono automaticamente la qualifica di Socio.

4.8. I Soci devono versare regolarmente le quote associative e ogni altra eventuale quota approvata dall’Assemblea allo scopo di consentire lo svolgimento delle attività associative.

4.9. Tutti i Soci sono tenuti all’osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali.

4.10. Tutti gli Associati regolarmente iscritti nel Libro dei Soci da almeno tre mesi possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee e anche per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

4.11. In caso di minorenni il diritto di voto e il relativo esercizio, deve ritenersi attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

4.12. Gli Associati hanno diritto di esaminare i Libri sociali.

4.13. L’Assemblea Ordinaria approva un Regolamento contenente la disciplina inerente alla presentazione delle domande di ammissione, le comunicazioni da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato la domanda di ammissione, le modalità per il loro esame e la procedura per l’adesione all’Associazione del soggetto la cui domanda sia stata accolta. Tale Regolamento disciplina altresì le modalità di esclusione e decadenza del Socio stesso, le modalità di voto e tutto quanto non espressamente normato dal presente Statuto.

ART. 5) I VOLONTARI

5.1. SSI può avvalersi di Volontari per lo svolgimento delle proprie attività, i quali sono gestiti ai sensi dell’Art. 17 del CTS.

5.2. I Volontari vengono iscritti in un apposito registro e assicurati ai sensi dell’Art. 18 del CTS.

5.3. L’Assemblea Ordinaria approva uno o più Regolamenti per garantire il buon funzionamento dell’Associazione, la gestione delle attività di volontariato e delle altre attività previste dal presente Statuto, i rimborsi spese spettanti ai volontari e ai membri degli organi sociali ecc.

ART. 6) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

6.1. Lo status di Socio si perde per decesso, recesso volontario, morosità, esclusione/espulsione.

6.2. Chi intende recedere dall’Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà prenderne atto nella sua prima riunione utile e adottare una apposita deliberazione da annotare sul Libro dei Soci.

6.3. Il Socio receduto non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate nemmeno in modo proporzionale.

6.4. Il Socio diventa moroso nel caso di mancato pagamento della quota entro il 31 gennaio di ogni esercizio sociale. Scaduto tale termine, il Consiglio Direttivo comunica l’avvenuta scadenza ai Soci morosi e nella medesima comunicazione concede un congruo termine per regolarizzare l’iscrizione. Trascorso tale termine il Consiglio Direttivo potrà inviare ulteriori solleciti al Socio moroso ovvero deliberarne la decadenza. L’Associato decaduto può sempre presentare una nuova domanda di ammissione all’Associazione.

6.5. I Soci sono espulsi per i seguenti motivi:

  1. a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
  2. b) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali alla SSI ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell’Associazione o tali da lederne l’onorabilità, il decoro e il buon nome.

Le espulsioni sono proposte dal Consiglio Direttivo o dal Collegio dei Probiviri e sottoposte all’Assemblea Ordinaria che, nella prima seduta utile, decide su di esse. Il Socio espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri, il quale si pronuncerà in maniera definitiva.

 

ORGANI DELLA SOCIETÀ

ART. 7) ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

7.1. Sono organi dell’Associazione:

  1. a) l’Assemblea dei soci;
  2. b) il Presidente;
  3. c) il Consiglio Direttivo;
  4. d) il Collegio dei Probiviri;
  5. e) l’Organo di Controllo;
  6. f) i Revisori legali dei Conti.

7.2. Ai componenti degli organi associativi, ad eccezione dei componenti dell’Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti dell’articolo 2397 c.c., non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

7.3 L’Organo di controllo può essere incaricato della revisione legale dei conti, ai sensi dell’art. 30 comma 6 del CTS. In tal caso l’Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

ART. 8) PARI OPPORTUNITÀ

8.1. L’Associazione, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini e nella tutela del principio di non discriminazione, nella composizione degli organi associativi applica le disposizioni legislative vigenti in materia di elettività delle cariche.

8.2. In tutte le cariche direttive, Revisori dei conti e Probiviri dell’Associazione deve essere prevista la riserva di un ragionevole numero minimo di cariche direttive a componenti di sesso femminile, in ossequio al principio costituzionale (Art. 51 Cost.) dell’uguaglianza di genere di cui al “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, a norma dell’Art. 6 della legge 28 novembre 2005, n.246 D. Lgs. 198/2006.

 

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 9) ASSEMBLEA

9.1. L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria è formata dai Soci ed è l’organo sovrano e deliberativo dell’Associazione.

9.2. L’Assemblea Ordinaria viene convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, almeno una volta all’anno entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio per:

  1. a) l’esame e l’approvazione del bilancio consuntivo;
  2. b) la presentazione del bilancio preventivo;
  3. c) la programmazione dell’attività
  4. d) l’approvazione delle variazioni delle quote sociali proposte dal Consiglio Direttivo.

9.3. Nell’Assemblea, Ordinaria e Straordinaria, hanno diritto di voto tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Soci, conformemente a quanto stabilito dall’Art. 24 del CTS.

9.4. All’Assemblea Ordinaria dei Soci spettano inoltre i seguenti compiti:

  1. a) discutere e deliberare sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
  2. b) eleggere e/o revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell’Associazione;
  3. c) approvare l’eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
  4. d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
  5. e) deliberare in merito all’espulsione di un Socio proposta dal Consiglio Direttivo o dal Collegio dei Probiviri;
  6. f) deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere e demandatole per legge o per Statuto o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

9.5. All’Assemblea Straordinaria spettano i seguenti compiti:

  1. a) deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell’Associazione;
  2. b) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto associativo.

ART. 10) CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

10.1. L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente dell’Associazione, almeno una volta all’anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.

10.2. Oltre alla convocazione annuale, l’Assemblea Ordinaria può essere convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/5 (un quinto) degli Associati o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall’Organo di Controllo.

10.3. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax o altro mezzo telematico) purché vi possa essere un riscontro scritto dell’avvenuta comunicazione, contenente i punti all’Ordine del Giorno, la data, l’ora e il luogo (anche virtuale) di svolgimento dell’Assemblea, nonché la data, l’ora e il luogo dell’eventuale Assemblea di seconda convocazione anche virtuale.

10.4. La convocazione deve essere inviata ai Soci almeno 15 giorni prima dell’adunanza.

10.5. L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita:

  1. a) in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà degli Associati;
  2. b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengano.

10.6. L’Assemblea Straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno i 2/3 (due terzi) dei Soci aventi diritto di voto, in seconda con almeno la metà dei Soci, in terza convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

10.7. Le adunanze successive alla prima convocazione non potranno svolgersi nel medesimo giorno della precedente.

10.8. Anche in assenza di convocazione, l’Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell’Organo di Controllo.

10.9. L’Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i Soci un Segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

10.10. Il verbale redatto in occasione di ciascuna Assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni. I Soci hanno diritto di prenderne visione con le modalità previste dal Regolamento interno.

ART. 11) DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA

11.1. Le delibere dell’Assemblea sono valide con la maggioranza dei voti dei Soci presenti in proprio o per delega.

11.2. Ogni Associato ha diritto a un voto.

11.3. Ogni Associato può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Associato che non sia membro del Consiglio Direttivo o membro dell’Organo di Controllo. Le Associazioni o Enti devono indicare all’atto di insediamento dell’Assemblea il proprio rappresentante, dandone comunicazione scritta alla Presidenza della stessa. I rappresentanti di Associazioni o Enti non possono ricevere deleghe da altri Soci collettivi.

11.4. Il delegato non può ricevere più di 3 deleghe.

11.5. Le deliberazioni aventi a oggetto l’estinzione e lo scioglimento dell’Associazione sono assunte con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli Associati aventi diritto, tanto in prima che in seconda e terza convocazione.

11.6. L’Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso, è necessario che:

  1. a) sia consentito al Presidente dell’Assemblea, anche a mezzo di un’apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
  2. b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze in persona e in delega; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell’adunanza;
  3. c) sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
  4. d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’Ordine del Giorno;
  5. e) ove non si tratti di Assemblea totalitaria, vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video ove partecipare predisposti a cura dell’Associazione, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente dell’Assemblea e il soggetto verbalizzante.

ART. 12) PRESIDENTE

12.1. Al Presidente spetta la rappresentanza legale e la firma sociale in conformità alle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Esso rappresenta l’Associazione di fronte a terzi e in giudizio, in qualsiasi sede e grado e dinanzi a qualsiasi autorità, per gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

12.2 Il Presidente dura in carica per un triennio ed è rieleggibile.

12.3. Il Presidente può rilasciare procure e deleghe a favore di Consiglieri, Soci o terzi per il compimento di specifici atti necessari al funzionamento dell’Associazione.

12.4. Per il solo compimento degli atti di ordinaria amministrazione la firma sociale spetta disgiuntamente al Presidente e al Tesoriere o a persone da essi delegate.

12.5. Al Presidente spetta di:

  1. a) effettuare l’ordinaria amministrazione dell’Associazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;
  2. b) verificare e pretendere l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti dell’Associazione nonché della normativa;
  3. c) promuovere la riforma dello Statuto e dei Regolamenti dell’Associazione ove ne ravvisi la necessità o l’opportunità;
  4. d) convocare l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni.

12.6. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

12.7. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell’agire del Vicepresidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.

12.8 Possono candidarsi alla Presidenza i Soci che abbiano maturato almeno gli ultimi 3 anni nell’Associazione, che siano in regola con gli obblighi dell’Art. 4 e che abbiano ricoperto almeno un incarico elettivo all’interno dell’Associazione stessa.

ART. 13) CONSIGLIO DIRETTIVO

13.1. Il Consiglio Direttivo è l’organo preposto all’amministrazione dell’Associazione ed è formato da un numero pari di membri non inferiore a 6 e non superiore a 12 eletti dall’Assemblea dei Soci e dal Presidente.

13.2. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per un triennio e sono rieleggibili. La carica di Tesoriere scade alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della sua carica

13.3. Possono candidarsi a far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente i Soci che abbiano maturato almeno gli ultimi 3 anni nell’Associazione e che siano in regola con gli obblighi dell’Art. 4.

13.4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall’incarico, si provvede alla sua sostituzione cooptando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell’Assemblea Ordinaria immediatamente successiva. Il Consigliere così nominato decade alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

13.5. Nel caso in cui, nel corso del triennio, la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

13.6. La convocazione del Consiglio Direttivo è indetta dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo stesso.

13.7. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

13.8. Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza dei presenti.

13.9. Al Consiglio Direttivo compete di:

  1. a) nominare, scegliendoli tra i Consiglieri eletti: il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere, e di disporne la revoca;
  2. b) gestire l’Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall’Assemblea;
  3. c) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell’Associazione;
  4. d) approvare la bozza del bilancio d’esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  5. e) deliberare in ordine all’ammissione di nuovi Associati;
  6. f) deliberare in ordine all’espulsione degli Associati;
  7. g) deliberare in ordine al trasferimento della sede dell’Associazione nell’ambito del medesimo Comune;
  8. h) redigere e modificare il Regolamento interno che deve essere approvato dall’Assemblea;
  9. i) nominare Commissioni tecniche e organizzative per il perseguimento delle finalità istituzionali;
  10. l) approvare i Regolamenti predisposti dalle Commissioni e ratificarne i Responsabili;
  11. m) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla normativa di competenza dell’organo amministrativo dell’Associazione.

13.10. I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti e possono essere resi disponibili ai Soci con le modalità previste dal Regolamento interno.

ART. 14) ORGANO DI CONTROLLO

14.1. L’Organi di Controllo è composto da tre membri effettivi e due supplenti, tra i quali verrà eletto un Presidente. Essi durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

14.2. L’Organo di Controllo vigila sulle delibere del Consiglio Direttivo, in ordine alla gestione economico finanziaria dell’Associazione e controlla la contabilità e i bilanci annuali.

14.3. Al superamento dei limiti previsti dagli Art. 30 e 31 del D.Lgs 3 Luglio 2017, n. 117 (CTS) e successive modifiche, l’Assemblea procederà all’adeguamento degli organi di controllo imposti dalla normativa vigente.

ART. 15) REQUISITI ART 30 – 31 CTS

15.1. L’Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall’Assemblea, rimane in carica tre anni e scade alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea anche tra persone non Socie.

15.2. L’Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

15.3. L’Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall’Art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

15.4. I componenti dell’Organo di Controllo, ai quali si applica l’Art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, Art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

15.5. All’Organo di Controllo spetta di:

  1. a) vigilare sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n 231/2001, qualora applicabili, nonché sull’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  2. b) esercitare il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro;
  3. c) esercitare compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

15.6. L’Organo di Controllo può, nell’ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

15.7. L’Organo di controllo, dura in carica un triennio e i relativi membri sono rieleggibili.

15.8. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017.

ART. 16) COLLEGIO DEI PROBIVIRI

16.1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, tra i quali verrà eletto un Presidente. Essi durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

16.2. Possono candidarsi a far parte del Collegio dei Probiviri esclusivamente i Soci che abbiano maturato almeno gli ultimi 5 anni nell’Associazione e che siano in regola con gli obblighi dell’Art. 4.

16.3. Il Collegio dei Probiviri esamina i casi disciplinari che gli vengono sottoposti dai Soci o dagli organi istituzionali e sociali, e decide su di essi, previa istruttoria e sentiti i Soci interessati emettendo, entro novanta giorni, un parere scritto e motivato che può includere un provvedimento di sospensione. Se il caso disciplinare riguarda uno o più componenti del Consiglio Direttivo o il Presidente, il Collegio dei Probiviri ha la facoltà di proporre autonomamente all’Assemblea Ordinaria dei Soci, la sua espulsione.

ART. 17) VERBALIZZAZIONE

17.1. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria e delle riunioni del Consiglio Direttivo sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario o, in sua assenza/impossibilità, da un componente dell’Assemblea o del Consiglio Direttivo appositamente nominato.

17.2. I verbali vengono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e sono trascritti nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea e del CD conservati presso l’archivio dell’Associazione.

17.3. Ogni Socio ha diritto di consultare i verbali e di trarne copia secondo le modalità riportate nel Regolamento interno.

ART. 18) CONFLITTO DI INTERESSI

18.1. Ai componenti degli organi dell’Associazione e ai membri delle Commissioni dell’Associazione si applicano le norme sul conflitto di interessi previste dall’Art. 27 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 19) PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

19.1. Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

  1. a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell’Associazione;
  2. b) dai contributi, erogazioni liberali, eredità, donazioni, legati e lasciti diversi;
  3. c) dalle quote associative;
  4. d) dal patrimonio inalienabile librario custodito nel Centro Italiano di Documentazione Speleologica (CIDS);
  5. e) da ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della normativa vigente.

19.2. L’Associazione è tenuta, per gli anni imposti dalle normative vigenti, alla conservazione della documentazione con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni, legati e contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari, contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli Associati e dei terzi, della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

19.3. L’Associazione è tenuta a utilizzare il proprio patrimonio per il perseguimento esclusivo delle finalità statutarie.

19.4. È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione.

ART. 20) BILANCIO

20.1. L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

20.2. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea.

20.3. Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo sono approvati dall’Assemblea Ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dall’Art. 11 del presente Statuto.

20.4. Copia del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo verranno messi a disposizione di tutti gli Associati assieme alla convocazione dell’Assemblea che li indica all’Ordine del Giorno per la loro approvazione.

20.5. L’Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo deve tenersi entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio precedente.

20.6. L’eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

20.7. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

ART. 21) SCIOGLIMENTO

21.1. La SSI ha durata illimitata ma lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato anticipatamente dall’Assemblea Straordinaria dei Soci con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli Associati.

21.2. In caso di scioglimento l’Assemblea Straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non Soci, determinandone gli eventuali compensi.

21.3. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell’Ufficio di cui all’Art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017.

ART. 22) DISPOSIZIONI FINALI

22.1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice del Terzo Settore e per quanto compatibili le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione così come le leggi vigenti in materia. In assenza, decide l’Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti secondo le disposizioni dell’Art. 11 del presente Statuto. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con Regolamento interno redatto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea Ordinaria.

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